REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E  STATUTO INTERNO

DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE SENZA SCOPI DI LUCRO DENOMINATA

“FEDERAZIONE EUROPEA OPERATORI SPETTACOLO E MODA”

 in forma abbreviata “FEOSM”.

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita la “FEDERAZIONE EUROPEA OPERATORI SPETTACOLO E MODA”:

in forma abbreviata “FEOSM”, associazione costituita senza scopi di lucro ai sensi del codice civile ed è stata fondata in Prato il giorno 20 gennaio 2012 alla Via Pallacorda, 12, su emanazione interna del CICS – COMITATO INTERNAZIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO, associazione senza fini di lucro, e ne assume anche il Codice Fiscale dello stesso CICS perchè ne è parte integrante.

La Federazione, con sede legale in Prato alla Via Pallacorda, 12,  assume il ruolo di componente del sistema della rappresentanza in qualità di associazione federativa  nazionale ed europea  di settore.

ARTICOLO 2 – SCOPI

La FEOSM, Federazione Europea Operatori Spettacolo e  Moda, ente di emanazione del CICS – Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo che si pone come obiettivo la promozione e lo sviluppo della crescita professionale degli imprenditori e delle imprenditrici, che operano nel settore spettacolo e moda, sia di produzione sia operatori come, attori, attrici, registi, sceneggiatori, scenografi, costumisti,  scuole di formazione del settore, e tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo televisivo, cinematografico e teatrale, oltre che modelle e modelli, agenzie di gestione modelle e modelli, scuole di formazione portamento per modelle e modelli, stilisti/e fotografi, coreografi di moda, coordinatori di back-stage, registi di moda, hair-stylist e make-up, operatori video, organizzatori di eventi moda, grafici pubblicitari, scenografi/allestitori, service luci/audio, D.J., gruppi editoriali del settore, operatori di siti internet del settore, enti fieristici del settore, insegnanti privati, associazioni del settore, e liberi professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo e moda, sostenendone l’affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali, nonché farsi promotore di singole iniziative che ritiene di concreto interesse per il settore di appartenenza e per lo sviluppo dell’arte cinematografica, televisiva e teatrale, nonchè della moda Italiana su territorio nazionale e all’estero.

La Federazione si prefigge di perseguire i seguenti scopi:

a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i  comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;

b) esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali;

c) tutelare gli interessi degli  associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando CCNL ed altri contratti collettivi di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;

d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;

e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli  associati;

f) provvedere all’informazione, consulenza ed assistenza agli associati in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;

g) collaborare con organismi pubblici e privati aventi affinità di interessi e scopi, nell’intento di favorire il progresso, l’espansione, gli scambi e quant’altro di utilità delle entità associate;

h) promuovere la realizzazione di manifestazioni di sfilate di moda e per le attività di fotografia, realizzazioni video, mostre ed eventi, edioriali, enti fieristici del settore (siti internet) del settore e promozionali in Italia e all’estero;

i) promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle entità associate;

l) organizzare e partecipare e patrocinare a ricerche, studi, attività di formazione, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;

m) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;

La Federazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro; può, comunque,  promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, se finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

La Federazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Sono soci fondatori della Federazione:

CICS – Comitato Internazionale Cooperazione Sviluppo C.F.  97354930584 – VIA MASSERANO, 10, ROMA

Possono aderire alla Federazione come soci effettivi:

tutti coloro che che operano nel settore spettacolo e moda, sia di produzione sia operatori come, attori, attrici, registi, sceneggiatori, scenografi, costumisti,  scuole di formazione del settore, e tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo televisivo, cinematografico e teatrale, oltre che modelle e modelli, agenzie di gestione modelle e modelli, scuole di formazione portamento per modelle e modelli, stilisti/e fotografi, coreografi di moda, coordinatori di back-stage, registi di moda, hair-stylist e make-up, operatori video, organizzatori di eventi moda, grafici pubblicitari, scenografi/allestitori, service luci/audio, D.J., gruppi editoriali del settore, operatori di siti internet del settore, enti fieristici del settore, insegnanti privati, associazioni del settore, e liberi professionisti operanti nell’ambito dello spettacolo e moda, sostenendone l’affermazione negli ambiti sociali ed istituzionali.

I soci effettivi possono aderire in forma individuale e diretta alla Federazione ovvero indirettamente attraverso accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema associativo.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali e/o associative, liberi professionisti che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con la soggettività istituzionalmente rappresentata.

Le entità che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE E DURATA

La domanda di adesione diretta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’ente privato, libero professionista o dell’associazione, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’attività.

Le domande di adesione dei soci diretti e collettivi vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

L’adesione impegna il socio dal giorno di ammissione alla Federazione.

L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato con facoltà di recesso. In caso di recesso, il socio dovrà presentare le proprie dimissioni, con lettera raccomandata al Presidente della Federazione, con preavviso di 3 mesi.

All’atto dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione del contributo  ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori non hanno alcun obbligo contributivo nei confronti della Federazione.

I criteri di ripartizione, accertamento, riscossione, nonché la tempistica di  pagamento dei contributi sono definiti con delibera annuale dell’Assemblea.

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Prato nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l’adesione decorre mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Gli accordi organizzativi di inquadramento con le componenti territoriali del sistema, stipulati in data successiva all’approvazione del presente statuto, sono approvati dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 4;

b) per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d) per espulsione nei casi di danni anche morali all’attività della Federazione.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell’articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della Federazione e qualsiasi patrocinio dato dalla Federazione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

ARTICOLO 5 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) i Vice Presidenti;

e) i  Probiviri.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le realtà associate in regola

con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi che può essere effettuato fino 2 mesi prima della data dell’Assemblea e chi non è in regola non è ammesso all’assemblea.

Ai soci iscritti in corso d’anno ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri.

L’Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, una volta all’anno, tendenzialmente entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno;

b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L’Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine è ridotto a cinque giorni.

Nell’avviso dovranno essere annunciati gli argomenti  posti all’ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Decorsa un’ora dall’apertura dell’Assemblea, essa è validamente costituita quando sia presente almeno un settimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l’esercizio della facoltà di recesso prevista dal presente statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Spetta all’Assemblea:

a) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti;

b) eleggere i Probiviri;

d) determinare le direttive di massima dell’attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa;

e) approvare il bilancio consuntivo;

f) modificare il presente statuto;

g) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori.

ARTICOLO 7  – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dai soci fondatori;

b) dal presidente e dal Vice Presidente e dal Segretario Generale;

c) dall’ultimo Past-President

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dall’assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione, almeno sette giorni prima della data dall’adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a  tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine della Federazione;

b) dirigere l’attività della Federazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e

controllarne i risultati;

c) approvare le domande di adesione;

e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;

f) nominare i rappresentanti della Federazione nelle sedi di rappresentanza esterna cui la Federazione è chiamata a partecipare;

g) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento della Federazione;

h) deliberare in merito agli atti di gestione straordinaria: per l’attuazione di tali delibere potrà nominare procuratori generali  o speciali per determinati atti o categorie di atti;

i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione.

ARTICOLO 8 –  PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria degli anni dispari, mediante candidature libere.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio dal termine del precedente mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi (specificamente?) ed in giudizio (ci sono legali nominati dalla federazione a difesa?) con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell’attività della Federazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo

ai quali deve però riferire nella sua prima riunione per la ratifica.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a componenti il Consiglio Direttivo, congiuntamente  o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti  nell’ambito della normale attività operativa ed individuando, all’interno del Consiglio Direttivo medesimo, fino ad un numero massimo di 5 Consiglieri Incaricati d’Area.

In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario. La firma del Vice Presidente attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nelle sue funzioni fino all’Assemblea per la nuova elezione. L’Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all’Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, il Presidente è affiancato dal Vice Presidente, che  su designazione del Presidente assume le funzioni di Vicario ed un altro quelle di Tesoriere, dal Segretario Generale che ha funzioni di relazioni istituzionali e per l’amministrazione fiscale e legale e da Consiglieri Incaricati d’Area fino ad un massimo di 5.

Il Tesoriere collabora alla gestione ordinaria dell’Associazione. Suo specifico compito è quello di predisporre le bozze dei bilanci annuali e di  quelli infrannuali, per assicurare un ordinato controllo di gestione.

ARTICOLO  10 – PROBIVIRI

L’Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Per la risoluzione delle controversie, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua  fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

TITOLO IV – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

ARTICOLO 11 – MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con i tre quarti dei voti presenti e

rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è

consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi,

il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

ARTICOLO 12 – SCIOGLIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea  per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e delibera lo scioglimento con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell’art. 21 del codice civile.

L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

NOTE TRANSITORIE

A decorrere da oggi in via del tutto straordinaria e in deroga per ragioni organizzative i soci fondatori eleggono le massime cariche della Federazione con durata in carica per QUATTRO ANNI.

E’ eletto Presidente con delega di tesoriere,  il socio: Dr. Giuseppe Claudio Capuozzo

Segretario Generale con delega relazioni istituzionali e amministrative fiscali Gennaro Ruggiero

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